Patrocinio a spese dello Stato
Gratuito patrocinio a Catania: l’avvocato pagato dallo Stato
Aggiornata a novembre 2026. A cura dello Studio Legale Spadaro & Ardita.
In breve
Chi ha un reddito basso può farsi assistire da un avvocato senza pagarlo: il compenso lo paga lo Stato. Nelle cause civili la domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, prima o durante la causa, e viene accolta se il reddito è sotto la soglia di legge e le ragioni da far valere non sono manifestamente infondate. Gli avvocati dello studio sono abilitati al gratuito patrocinio in materia civile.
Chi può chiederlo
Chi ha un reddito imponibile annuo sotto la soglia fissata dalla legge, che viene aggiornata periodicamente: in consulenza verifichiamo insieme il limite in vigore e i redditi da contare.
Di regola si somma il reddito di tutti i familiari conviventi. Conta solo il reddito personale quando la causa riguarda i diritti della persona o quando gli interessi sono in conflitto con quelli dei familiari, come in una separazione.
Possono chiederlo anche gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e gli enti e le associazioni senza scopo di lucro.
Per quali cause
Per le cause civili, comprese separazioni e divorzi, affidamento dei figli, lavoro e previdenza, risarcimenti ed esecuzioni, in ogni grado di giudizio.
Anche per la mediazione e la negoziazione assistita che la legge rende obbligatorie prima della causa, quando si concludono con un accordo.
Come si chiede
Con una domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge la causa: per il Tribunale di Catania, quello di Catania. La domanda contiene l’autocertificazione dei redditi e l’indicazione delle ragioni da far valere.
Lo studio la prepara con te, la deposita e la segue fino alla decisione del Consiglio. Entrambi gli avvocati dello studio figurano nell’elenco del patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Cosa portare in consulenza
- Documento d’identità e codice fiscale
- Dichiarazioni dei redditi o Certificazione Unica di tutti i familiari conviventi
- Stato di famiglia
- Atti e documenti della questione da affrontare
Riferimenti normativi
- artt. 74–145 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- art. 76 d.P.R. 115/2002 (condizioni di reddito)
- art. 119 d.P.R. 115/2002 (stranieri ed enti)
- art. 124 d.P.R. 115/2002 (domanda al Consiglio dell’Ordine)
La soglia di reddito viene aggiornata periodicamente con decreto: in consulenza verifichiamo quella in vigore al momento della domanda.